22.02.2019
FATTURA ELETTRONICA ED ESTEROMETRO
Com'è ormai ben noto a partire dal 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la fatturazione elettronica, operando una vera e propria rivoluzione per le imprese di tutte le tipologie e dimensioni, costrette spesso a rivoluzionare i propri processi di natura amministrativa e ponendo non poche difficoltà operative (e interpretative) a tutti gli addetti ai lavori. Cercando di fare quindi un po' di chiarezza della nuova normativa in questione, vediamo quali sono alcune delle principali problematiche che vengono affrontate in queste settimane.
ENTRO QUANDO VA EMESSA LA FATTURA ELETTRONICA
Per quanto riguarda il momento entro il quale vanno emesse le fatture il legislatore ha scelto di fare una distinzione, probabilmente per cercare di rendere meno "traumatico" l'avvio delle fatturazione elettronica nei primi mesi di entrata in vigore della normativa:
1) le fatture di vendita, immediate o differite (quelle accompagnate da DDT), per il primo semestre dell’anno 2019 possono essere emesse (e trasmesse) senza incorrere in sanzioni entro il termine per la liquidazione dell’imposta del periodo in cui è stata effettuata l’operazione. Nel caso di operazione svolta il giorno 15 febbraio, ad esempio, la fattura elettronica va trasmessa al SdI entro il 16 marzo, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'IVA con cadenza mensile;
2) a partire dal 1° luglio invece la fattura andrà emessa e trasmessa entro 10 giorni dalla data in cui l’operazione è stata effettuata: se per esempio l’operazione è svolta il 15 luglio la fattura va trasmessa al Sdi entro il 25 dello stesso mese, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria.
PER IL 1° SEMESTRE 2019
DAL 2° SEMESTRE 2019
Emissione e trasmissione delle fatture entro il termine per la liquidazione IVA.
Emissione e trasmissione delle fatture entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.
DISALLINEAMENTO PROTOCOLLI FATTURE
Fino al 31 dicembre 2018 vi era una perfetta coincidenza tra i protocolli attribuiti alle fatture di acquisto e quelli presenti nei registri da conservare ai fini fiscali. La fatturazione elettronica prevede tuttavia dei casi di esonero, come ad esempio per i contribuenti che usufruiscono del regime forfettario oppure i soggetti residenti all'estero: questi esoneri comportano l'inevitabile disallineamento tra i protocolli attribuiti in automatico in sede di ricezione delle fatture di acquisto elettroniche e quelli indicati in sede di registrazione contabile. Questo disallineamento, che può essere eventualmente evitato creando più registri Iva acquisti, non rappresenta tuttavia un problema in quanto il protocollo attribuito in automatico al momento della ricezione delle fatture transitate attraverso il SdI è il solo valido in sede di conservazione di dette fatture. I protocolli attribuiti dall'azienda alle fatture, elettroniche e non, in sede di contabilizzazione per la registrazione dei costi hanno valenza meramente interna.
ESTEROMETRO
Con l'arrivo della fattura elettronica è stato introdotto un nuovo adempimento: è necessario trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle fatture di acquisto/vendita di beni/servizi da/verso soggetti non stabiliti in Italia. Di fatto si tratta di un vero e proprio spesometro limitato alla fatturazione con soggetti residenti all'estero. Tale obbligo ha cadenza mensile e va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo quello a cui si riferiscono le operazioni.
Sono presenti dei casi di esonero, che permettono di snellire in alcuni casi anche notevolmente l'onerosità dell'adempimento:
- non vanno trasmessi i dati delle fatture elettroniche già transitate per il SdI (in tal caso la fattura di vendita andrà emessa indicando nel campo "CodiceDestinatario" il codice "XXXXXXX");
- sono esonerate le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale.
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